Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 31
Penale e revoca
In vigore dal 2 ott 1975
Nei casi di inadempienza da parte della RAI degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dalle altre norme vigenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.
In caso di applicazione della penale prevista nel primo comma di detto articolo, la Società concessionaria è tenuta altresì a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una somma pari a nove volte l'ammontare della penale applicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-31