Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 30
Riscatto
In vigore dal 2 ott 1975
Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni.
Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-30