Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 25

Controllo della ricezione radiofonica e televisiva

In vigore dal 2 ott 1975
La RAI provvederà, con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata la conoscenza: delle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva; delle condizioni di ricezione di qualsiasi programma radiofonico e televisivo in qualunque punto del territorio nazionale; della occupazione, nelle varie località, delle frequenze comprese nelle bande attribuite alla radiodiffusione; degli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione; della consistenza e della localizzazione delle utenze. La RAI presenta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una relazione annuale sui dati acquisiti. Ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competenti ai sensi dell'art. 240 del codice postale e delle telecomunicazioni, la RAI dovrà dare tempestiva notizia di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa al servizio e dovrà fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-25

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