Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 25
Controllo della ricezione radiofonica e televisiva
In vigore dal 2 ott 1975
La RAI provvederà, con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata la conoscenza:
delle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva;
delle condizioni di ricezione di qualsiasi programma radiofonico e televisivo in qualunque punto del territorio nazionale;
della occupazione, nelle varie località, delle frequenze comprese nelle bande attribuite alla radiodiffusione;
degli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione;
della consistenza e della localizzazione delle utenze.
La RAI presenta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una relazione annuale sui dati acquisiti.
Ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competenti ai sensi dell'art. 240 del codice postale e delle telecomunicazioni, la RAI dovrà dare tempestiva notizia di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa al servizio e dovrà fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-25