Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 17

In vigore dal 21 dic 1975
Ogni amministratore deve prestare cauzione per un importo di L. 200.000 di valore nominale di titoli della società o di titoli dello Stato nei termini e con le modalità previste dallo art. 2387 del codice civile; deve, inoltre, provvedere agli adempimenti relativi all'accettazione nei termini stabiliti dall'art. 2383 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-17

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