Art. 17
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 17

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In vigore dal 21 dic 1975
Ogni amministratore deve prestare cauzione per un importo di L. 200.000 di valore nominale di titoli della società o di titoli dello Stato nei termini e con le modalità previste dallo art. 2387 del codice civile; deve, inoltre, provvedere agli adempimenti relativi all'accettazione nei termini stabiliti dall'art. 2383 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-17