Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 21

In vigore dal 21 dic 1975
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. All'adunanza intervengono il collegio sindacale, il delegato dell'organo di vigilanza ed il direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-21

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