Istituto nazionale di credito edilizio
Art. 22
In vigore dal 21 dic 1975
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.
Il verbale delle deliberazioni deve essere trascritto nel libro previsto dalla legge e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.
Copia del verbale deve essere trasmessa all'organo di vigilanza non oltre otto giorni dopo quello in cui si è tenuta l'adunanza stessa.
Gli estratti delle deliberazioni firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-22