Art. 22
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 22

13 / 34
In vigore dal 21 dic 1975
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale delle deliberazioni deve essere trascritto nel libro previsto dalla legge e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Copia del verbale deve essere trasmessa all'organo di vigilanza non oltre otto giorni dopo quello in cui si è tenuta l'adunanza stessa. Gli estratti delle deliberazioni firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-22