Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 18

In vigore dal 21 dic 1975
Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un presidente, di un vice presidente e di un segretario il quale può anche essere estraneo al consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-18

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