Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 13

In vigore dal 21 dic 1975
La convocazione dell'assemblea degli azionisti sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello indicato e da affiggere nella sede sociale, con la osservanza degli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia ed in vigore al momento della convocazione. L'avviso, sia per la prima che per la seconda convocazione, deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione stessa, l'elenco degli argomenti da trattare e l'elenco degli istituti bancari incaricati di ricevere il deposito delle azioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-13

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