Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 12

In vigore dal 21 dic 1975
L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare sugli argomenti di competenza secondo la legge ed il presente statuto, è costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione in conformità a quanto dispongono gli articoli 2363 e 2369 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-12

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