Istituto nazionale di credito edilizioTitolo III

Art. 8

In vigore dal 21 dic 1975
L'istituto concede mutui per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione e/o ampliamento di case di abitazione, nonché mutui aventi altre destinazioni per le quali sia stato espressamente facoltizzato con leggi speciali. Nella concessione dei finanziamenti di cui all', lettera a), del presente statuto, l'Istituto dà la preferenza a famiglie singole o a gruppi di famiglie, che riunite in cooperative o in altra forma, intendano conseguire la proprietà di un appartamento ed alle cooperative che abbiano per scopo di concedere alloggi ad equo fitto o a riscatto. I mutui possono essere concessi anche a comuni o enti che Si propongono di costruire abitazioni senza fini speculativi. Alle operazioni di finanziamento, comunque effettuate dall'Istituto, anche a tenore di leggi speciali, sono applicabili tutte le norme, con esse compatibili, emanate a tutela delle operazioni di credito fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-8

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