Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 dic 1975
L'Istituto nazionale di credito edilizio (I.N.C.E.) costituitosi con rogito notaio Agostino Balsi del 9 gennaio 1925 a seguito dell'autorizzazione di cui al regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, è una società per azioni ed ha per oggetto l'esercizio, con la concessione di soli finanziamenti in numerano:
a) del credito edilizio a norma del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito con legge 11 febbraio 1926, n. 255, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, della legge 29 luglio 1949, n. 474, e loro successive modifiche ed integrazioni; e del credito per l'edilizia economica e popolare a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni e a norma di tutte le disposizioni legislative anche speciali, sull'edilizia economica e popolare;
b) del credito alberghiero a norma della legge 4 agosto 1955, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni, e a norma della legge 10 agosto 1950, n. 656 (Cassa per il Mezzogiorno), e successive modifiche ed integrazioni.
L'istituto può, altresì, concedere anche con emissione di cartelle edilizie, mutui previsti da apposite disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-1