Istituto nazionale di credito edilizioTitolo II

Art. 6

In vigore dal 21 dic 1975
Il capitale, osservate le disposizioni di legge, è impiegato per una metà in mutui in numerario e per un'altra metà potrà essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle edilizie e fondiarie di istituti autorizzati, nell'acquisto di immobili in conformità delle disposizioni di legge in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-6

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