Istituto nazionale di credito edilizioTitolo II

Art. 5

In vigore dal 21 dic 1975
Le azioni sono nominative salvo diversa permissiva disposizione di legge. Per la titolarità e la legittimazione al voto, anche di azioni in comproprietà, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra norma vigente in materia. I titoli rappresentanti le azioni, numerati progressivamente, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-5

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