Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo II
Art. 6
27 / 34In vigore dal 21 dic 1975
Il capitale, osservate le disposizioni di legge, è impiegato per una metà in mutui in numerario e per un'altra metà potrà essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle edilizie e fondiarie di istituti autorizzati, nell'acquisto di immobili in conformità delle disposizioni di legge in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-6