Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 14

In vigore dal 21 dic 1975
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino iscritti nel libro soci e quelli che abbiano depositato, entro il termine stesso, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, le azioni delle quali sono in possesso attraverso una serie continua di girate. Il deposito delle azioni viene constatato con uno o più verbali redatti da uno dei sindaci dell'istituto o da un notaio. Il socio ha diritto ad un voto per ogni azione. I suddetti azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea, nei limiti previsti dalle leggi in vigore, con delega scritta autenticata da un notaio oppure da un consigliere o dal direttore generale della società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-14

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