Art. 14
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 14

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In vigore dal 21 dic 1975
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino iscritti nel libro soci e quelli che abbiano depositato, entro il termine stesso, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, le azioni delle quali sono in possesso attraverso una serie continua di girate. Il deposito delle azioni viene constatato con uno o più verbali redatti da uno dei sindaci dell'istituto o da un notaio. Il socio ha diritto ad un voto per ogni azione. I suddetti azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea, nei limiti previsti dalle leggi in vigore, con delega scritta autenticata da un notaio oppure da un consigliere o dal direttore generale della società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-14