Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 15

Titoli e valori

In vigore dal 29 ott 1976
I titoli e gli altri valori si iscrivono in inventario al prezzo di acquisto o in base a stima. I titoli del debito pubblico e gli altri titoli a reddito fisso pubblici o privati si iscrivono al loro valore nominale con la indicazione della scadenza e del reddito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-15

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