Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 17

Custodia dei beni mobili

In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari. Gli agenti responsabili sono: 1) l'impiegato incaricato dal segretario amministrativo, per i beni esistenti presso la sede centrale dell'istituto di ricerca; 2) i direttori delle sezioni operative periferiche, per i beni esistenti presso di esse; 3) il responsabile della direzione dell'azienda agraria, per i beni esistenti presso di essa. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato dall'ufficio amministrativo e l'altro dall'agente responsabile. Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico. In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione di essi e deve risultare da apposito processo verbale redatto con l'intervento del segretario amministrativo o di un suo delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo