Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 17
Custodia dei beni mobili
In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari.
Gli agenti responsabili sono:
1) l'impiegato incaricato dal segretario amministrativo, per i beni esistenti presso la sede centrale dell'istituto di ricerca;
2) i direttori delle sezioni operative periferiche, per i beni esistenti presso di esse;
3) il responsabile della direzione dell'azienda agraria, per i beni esistenti presso di essa.
Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato dall'ufficio amministrativo e l'altro dall'agente responsabile.
Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione di essi e deve risultare da apposito processo verbale redatto con l'intervento del segretario amministrativo o di un suo delegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-17