Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 19
Scarico dei beni mobili
In vigore dal 29 ott 1976
Lo scarico degli inventari dei beni mobili, perché fuori uso, per perdita o per altra causa di forza maggiore, è disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità dei consegnatari.
La deliberazione indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari a cura dell'ufficio amministrativo.
L'ufficio amministrativo provvede all'aggiornamento delle scritture patrimoniali sulla base della deliberazione, di cui ai commi precedenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-19