Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 14

Inventario del bestiame

In vigore dal 29 ott 1976
L'inventario del bestiame contiene le seguenti indicazioni: a) azienda e luogo in cui il bestiame viene allevato; b) specie (bovini, equini, suini, ecc.), razza e categoria (toro, vacca, manza, vitello, stallone, fattrice, puledro, verro, scrofa, magrone, ecc.); c) numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio all'orecchio; d) valore dell'animale. Il bestiame nato nella stalla nel corso dell'anno è preso in carico al momento della nascita e la sua valutazione viene fatta al momento della vendita o alla fine dell'anno. Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente e si provvede all'aggiornamento delle stime. La valutazione a fine anno del bestiame viene fatta dalla persona, alla quale è affidata la direzione dell'azienda agraria, d'intesa con il direttore dell'istituto di ricerca o con un suo incaricato. Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con il prescritto certificato veterinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-14

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