Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 14
Inventario del bestiame
In vigore dal 29 ott 1976
L'inventario del bestiame contiene le seguenti indicazioni:
a) azienda e luogo in cui il bestiame viene allevato;
b) specie (bovini, equini, suini, ecc.), razza e categoria (toro, vacca, manza, vitello, stallone, fattrice, puledro, verro, scrofa, magrone, ecc.);
c) numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio all'orecchio;
d) valore dell'animale.
Il bestiame nato nella stalla nel corso dell'anno è preso in carico al momento della nascita e la sua valutazione viene fatta al momento della vendita o alla fine dell'anno.
Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente e si provvede all'aggiornamento delle stime.
La valutazione a fine anno del bestiame viene fatta dalla persona, alla quale è affidata la direzione dell'azienda agraria, d'intesa con il direttore dell'istituto di ricerca o con un suo incaricato.
Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con il prescritto certificato veterinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-14