Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Titolo IICapo I

Art. 9

Vidimazione dei libri delle scritture

In vigore dal 29 ott 1976
Ciascun libro tenuto dall'istituto non può essere posto in uso, se non è stato prima numerato in ogni sua pagina e vidimato dal presidente e da un revisore dei conti, i quali con dichiarazione apposta a tergo dell'ultima pagina attestano il numero delle pagine di cui esso si compone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-9

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