Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Titolo I

Art. 5

Riunioni e deliberazioni

In vigore dal 29 ott 1976
Le riunioni dei comitati e del consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli precedenti, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-5

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