Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Titolo IICapo I

Art. 8

Tenuta delle scritture

In vigore dal 29 ott 1976
Le scritture sono tenute, con riferimento a ciascun anno finanziario, in modo da far risultare in ogni loro particolarità gli effetti degli atti amministrativi in relazione sia alla gestione di bilancio che alla situazione patrimoniale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-8

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