Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 10

Classificazione dei beni

In vigore dal 29 ott 1976
I beni degli istituti sono immobili e mobili. I beni mobili sono di uso e di consumo. I beni immobili ed i beni mobili di uso sono descritti in appositi inventari tenuti dall'ufficio amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-10

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