Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 13
Categorie dei beni mobili
In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili, ai fini della loro iscrizione negli inventari, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine d'ufficio ed automezzi;
2) macchine e strumenti scientifici ed attrezzature tecniche;
3) macchine ed attrezzi agricoli ed oggetti diversi per le aziende agrarie;
4) bestiame (bovini, equini, suini, ovini, ecc.);
5) libri e pubblicazioni;
6) titoli e valori mobiliari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-13