Art. 13 · Categorie dei beni mobili
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 13

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Categorie dei beni mobili

In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili, ai fini della loro iscrizione negli inventari, si distinguono nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi, macchine d'ufficio ed automezzi; 2) macchine e strumenti scientifici ed attrezzature tecniche; 3) macchine ed attrezzi agricoli ed oggetti diversi per le aziende agrarie; 4) bestiame (bovini, equini, suini, ovini, ecc.); 5) libri e pubblicazioni; 6) titoli e valori mobiliari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-13