Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Titolo I
Art. 3
Comitati scientifici degli istituti di sperimentazione agraria
In vigore dal 29 ott 1976
Il comitato scientifico di ciascun istituto di sperimentazione agraria si riunisce due volte all'anno per la preparazione dei programmi annuali di attività e della relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati ottenuti dall'istituto. Esso è convocato, inoltre, dal presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-3