Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Titolo I
Art. 2
Comitati regionali della sperimentazione agraria
In vigore dal 29 ott 1976
I comitati regionali della sperimentazione agraria sono convocati dai rispettivi presidenti, quando essi lo ritengano necessario o ne hanno avuto richiesta da almeno tre dei rispettivi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-2