Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Titolo I

Art. 2

Comitati regionali della sperimentazione agraria

In vigore dal 29 ott 1976
I comitati regionali della sperimentazione agraria sono convocati dai rispettivi presidenti, quando essi lo ritengano necessario o ne hanno avuto richiesta da almeno tre dei rispettivi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo