Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 21

Custodia dei beni mobili di consumo

In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili di consumo sono dati in consegna, secondo le rispettive competenze, agli agenti responsabili di cui allo . Le variazioni nella consistenza dei beni, di cui al comma precedente, sono seguite attraverso uno schedario analitico per quantità ed alla fine dell'esercizio il riepilogo delle rimanenze viene comunicato all'ufficio amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-21

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