Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 21
Custodia dei beni mobili di consumo
In vigore dal 29 ott 1976
I beni mobili di consumo sono dati in consegna, secondo le rispettive competenze, agli agenti responsabili di cui allo .
Le variazioni nella consistenza dei beni, di cui al comma precedente, sono seguite attraverso uno schedario analitico per quantità ed alla fine dell'esercizio il riepilogo delle rimanenze viene comunicato all'ufficio amministrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-21