Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 20

Aggiornamento degli inventari dei beni mobili di uso

In vigore dal 29 ott 1976
Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione generale dei beni mobili di uso degli istituti anche ai fini della rivalutazione e dell'eventuale radiazione dei beni inservibili o fuori uso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-20

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