Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 26

Lavori e forniture continuativi

In vigore dal 29 ott 1976
I lavori e le forniture continuativi e riguardanti un unico oggetto non possono essere ripartiti in lotti per la stipulazione di più contratti, a meno che il consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata non ritenga la ripartizione più vantaggiosa per l'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-26

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