Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 26
Lavori e forniture continuativi
In vigore dal 29 ott 1976
I lavori e le forniture continuativi e riguardanti un unico oggetto non possono essere ripartiti in lotti per la stipulazione di più contratti, a meno che il consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata non ritenga la ripartizione più vantaggiosa per l'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-26