Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 30

Appalto concorso

In vigore dal 29 ott 1976
L'appalto concorso ha luogo, per i lavori e le forniture che richiedono una speciale competenza scientifica, tecnica o artistica, su deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione, il quale stabilisce anche i criteri di massima per la presentazione dei progetti tecnici con le condizioni di loro esecuzione e sceglie le persone ritenute idonee sulla base di eventuali pareri di esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Le persone prescelte sono invitate con lettera raccomandata a presentare il progetto dell'opera o della fornitura con le relative condizioni di esecuzione, secondo i criteri di massima di cui al comma precedente. Non spetta alcun compenso o rimborso di spese per la compilazione dei progetti presentati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-30

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