Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 29
Licitazione privata
In vigore dal 29 ott 1976
La licitazione privata ha luogo previo invio, alle persone ritenute idonee, di uno schema di atto, in cui sono descritti l'oggetto del contratto e le sue condizioni generali e speciali, con invito a restituirlo munito della propria sottoscrizione e con l'offerta del prezzo per il quale si è disposti ad eseguire il contratto o con l'indicazione del miglioramento del prezzo base eventualmente prestabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-29