Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 33

Stipulazione dei contratti

In vigore dal 29 ott 1976
I contratti sono stipulati dal presidente o da persona da lui delegata, in forma pubblica o privata, secondo le leggi vigenti. I contratti a trattativa privata sono stipulati: a) per mezzo di scrittura privata; b) per mezzo di assunzione di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato; c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, quando sono conclusi con ditte commerciali, delle quali devono essere indicate le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare. I contratti soggetti ad approvazione, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono iscritti, dopo la stipulazione, nell'apposito registro cronologico a cura del segretario amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-33

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