Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 33
Stipulazione dei contratti
In vigore dal 29 ott 1976
I contratti sono stipulati dal presidente o da persona da lui delegata, in forma pubblica o privata, secondo le leggi vigenti.
I contratti a trattativa privata sono stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata;
b) per mezzo di assunzione di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, quando sono conclusi con ditte commerciali, delle quali devono essere indicate le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.
I contratti soggetti ad approvazione, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono iscritti, dopo la stipulazione, nell'apposito registro cronologico a cura del segretario amministrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-33