Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IIISez. I

Art. 36

Gestione finanziaria

In vigore dal 29 ott 1976
La gestione finanziaria degli istituti si svolge in base al bilancio di previsione relativo a ciascun anno finanziario, che indica le entrate che si prevede di accertare e le spese che possono essere impegnate in tale anno. La chiusura dei conti, per la riscossione delle entrate accertate ed il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, è protratta al 31 gennaio successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-36

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