Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IIISez. I

Art. 38

Classificazione delle entrate e delle spese

In vigore dal 29 ott 1976
Le entrate e le spese nel bilancio di previsione sono classificate nei titoli di cui ai commi seguenti. Al titolo I sono imputate, come "Entrate e spese correnti", le entrate e le spese ricorrenti per il funzionamento dell'istituto. Al titolo II sono imputati, come "Entrate e spese in conto capitale", i movimenti finanziari che determinano corrispondenti variazioni nella consistenza dei beni immobili e degli impianti fissi o nei debiti e crediti non riguardanti la gestione dei residui. Al titolo III sono imputate, come "Entrate e spese per partite di giro", le entrate e le spese per conto terzi e gli analoghi movimenti finanziari. Al titolo IV sono imputate le contabilità speciali istituite per le aziende agrarie o per le gestioni, le cui entrate e spese devono essere tenute distinte da quelle riguardanti la gestione normale. Sono iscritti nelle contabilità speciali gli stanziamenti corrispondenti ai totali delle entrate e delle spese attinenti alla conduzione di ciascuna azienda agraria escluse quelle relative a particolari programmi di attività sperimentale. L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione delle aziende agrarie, complessivamente considerato, è stanziato separatamente nella parte corrente del bilancio. Ciascun titolo è ripartito in capitoli secondo la natura degli stanziamenti. I capitoli riguardanti entrate e spese correnti che incidono sul patrimonio netto sono contraddistinti con apposito asterisco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-38

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