Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 34
Esecuzione dei contratti
In vigore dal 29 ott 1976
L'amministrazione dell'istituto provvede all'esecuzione dei contratti stipulati e, se necessario, approvati.
Il privato contraente è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito, agli aumenti o alle diminuzioni dei lavori o delle forniture che si rendono necessari nel corso dell'esecuzione del contratto. Egli, se gli aumenti o le diminuzioni eccedono tale limite, può chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto al pagamento delle opere, dei lavori e delle forniture eseguiti.
I pagamenti in acconto sul prezzo sono fatti soltanto in ragione dei lavori eseguiti, dei servizi prestati e della merce fornita, salvo che si tratti di imprese di notoria importanza che non accettano incarichi o commesse senza anticipazione di parte del prezzo. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza sono validamente eseguiti, se non è stata notificata allo istituto in tempo utile e nelle forme previste dalla legge la revoca del mandato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-34