Art. 34 · Esecuzione dei contratti
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 34

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Esecuzione dei contratti

In vigore dal 29 ott 1976
L'amministrazione dell'istituto provvede all'esecuzione dei contratti stipulati e, se necessario, approvati. Il privato contraente è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito, agli aumenti o alle diminuzioni dei lavori o delle forniture che si rendono necessari nel corso dell'esecuzione del contratto. Egli, se gli aumenti o le diminuzioni eccedono tale limite, può chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto al pagamento delle opere, dei lavori e delle forniture eseguiti. I pagamenti in acconto sul prezzo sono fatti soltanto in ragione dei lavori eseguiti, dei servizi prestati e della merce fornita, salvo che si tratti di imprese di notoria importanza che non accettano incarichi o commesse senza anticipazione di parte del prezzo. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza sono validamente eseguiti, se non è stata notificata allo istituto in tempo utile e nelle forme previste dalla legge la revoca del mandato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-34