Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 42
Accertamento delle entrate
In vigore dal 29 ott 1976
L'accertamento delle entrate avviene con l'acquisizione del titolo che conferisce all'istituto il diritto di riscuotere la somma relativa.
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello anno finanziario costituiscono i residui attivi e vengono comprese tra le attività dello stato patrimoniale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-42