Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. III

Art. 46

Impegni di spesa

In vigore dal 29 ott 1976
Gli impegni di spesa ordinaria si riferiscono all'anno finanziario in corso. Gli impegni di spesa continuativa o ricorrente o straordinaria possono riferirsi a più anni finanziari, ma deve essere indicata la parte di competenza di ciascun anno nei limiti dei cui stanziamenti devono essere contenuti i pagamenti. Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi e vengono comprese fra le passività dello stato patrimoniale. Ai sensi dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il consiglio di amministrazione può delegare il presidente ad assumere impegni di spesa entro il limite massimo di L. 5.000.000 (cinque milioni) per ciascuna ordinazione.
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