Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. III

Art. 48

Liquidazione delle spese

In vigore dal 29 ott 1976
La liquidazione delle spese è fatta dall'ufficio amministrativo dell'istituto o dalla persona preposta alla direzione della sezione periferica o dell'azienda agraria sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi concernenti il diritto del creditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo