Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. III
Art. 48
48 / 68Liquidazione delle spese
In vigore dal 29 ott 1976
La liquidazione delle spese è fatta dall'ufficio amministrativo dell'istituto o dalla persona preposta alla direzione della sezione periferica o dell'azienda agraria sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi concernenti il diritto del creditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-48