Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. III
Art. 50
Mandati di pagamento
In vigore dal 29 ott 1976
I mandati di pagamento devono contenere l'indicazione:
a) dell'anno finanziario;
b) del capitolo di competenza o dei residui al quale è imputata la spesa;
c) della somma netta in cifre ed in lettere da pagare, del suo importo lordo e delle singole ritenute;
d) delle generalità del creditore e delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;
e) della causale della spesa;
f) della data di emissione;
g) della residua disponibilità di fondi sul relativo stanziamento del capitolo.
I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni del creditore, con accreditamento in conto corrente postale o bancario, con commutazione in vaglia del Tesoro o vaglia cambiario, con assegno bancario non trasferibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-50