Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. III

Art. 50

Mandati di pagamento

In vigore dal 29 ott 1976
I mandati di pagamento devono contenere l'indicazione: a) dell'anno finanziario; b) del capitolo di competenza o dei residui al quale è imputata la spesa; c) della somma netta in cifre ed in lettere da pagare, del suo importo lordo e delle singole ritenute; d) delle generalità del creditore e delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza; e) della causale della spesa; f) della data di emissione; g) della residua disponibilità di fondi sul relativo stanziamento del capitolo. I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni del creditore, con accreditamento in conto corrente postale o bancario, con commutazione in vaglia del Tesoro o vaglia cambiario, con assegno bancario non trasferibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-50

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