Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. IV

Art. 55

Fondi di anticipazione

In vigore dal 29 ott 1976
Sono posti a disposizione delle persone preposte alla direzione delle sezioni operative periferiche, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e su proposta del direttore dell'istituto, fondi di anticipazione per far fronte alle spese correnti di funzionamento. I pagamenti a carico dei fondi di anticipazione sono disposti dalla persona preposta alla direzione della sezione mediante assegni a favore dei creditori ovvero a favore di se stessa, quando occorre provvedere immediatamente in contanti. Le somme accreditate a titolo di anticipazione o riscosse a norma dell', nonché i pagamenti eseguiti a carico del fondo di anticipazione sono cronologicamente registrati in apposito registro di cassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-55

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