Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. IV
Art. 60
Rendiconti delle aziende agrarie
In vigore dal 29 ott 1976
Il responsabile dell'azienda agraria presenta all'istituto in duplice esemplare, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre, il rendiconto della gestione aziendale corredato dei documenti giustificativi e controfirmato dal direttore della sezione da cui l'azienda dipende.
Il segretario amministrativo restituisce al responsabile dell'azienda agraria uno degli esemplari del rendiconto munito del visto di regolarità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-60