Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. V

Art. 65

Preparazione del conto consuntivo

In vigore dal 29 ott 1976
Il conto consuntivo è preparato a cura del segretario amministrativo entro il 20 febbraio successivo alla chiusura dello anno finanziario ed è comunicato con una relazione del presidente sugli aspetti salienti della gestione al collegio dei revisori dei conti, che prepara entro quindici giorni dalla comunicazione la propria relazione. Il conto consuntivo è deliberato entro il 15 marzo all'esame del consiglio di amministrazione ed è quindi trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente alla deliberazione relativa, alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti nonché alla relazione del comitato scientifico sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-65

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