Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. V
Art. 66
Rettifica al bilancio di previsione
In vigore dal 29 ott 1976
Si provvede, in base al conto consuntivo deliberato, alla eventuale rettifica dell'avanzo o del disavanzo indicato presuntivamente nel bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-66