Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. V
Art. 62
Rendiconto finanziario
In vigore dal 29 ott 1976
Il rendiconto finanziario espone, in corrispondenza delle voci del bilancio di previsione, le entrate e spese delle gestioni.
Nel rendiconto sono indicati in particolare:
per la competenza:
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
b) le entrate accertate e le spese impegnate;
c) le somme riscosse e pagate;
d) le somme da riscuotere e da pagare;
e) le differenze in più o in meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive;
per i residui:
a) la consistenza dei residui all'inizio dell'anno finanziario;
b) le variazioni in più o in meno intervenute a seguito degli accertamenti;
c) le somme riscosse e pagate;
d) le somme da riscuotere e da pagare.
Nel rendiconto sono anche dimostrati:
a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui nonché l'avanzo ed il disavanzo di cassa finali;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;
c) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.
Al conto consuntivo è allegato un elenco analitico delle somme rimaste da riscuotere e da pagare con l'indicazione per ciascuna somma del creditore o debitore, dell'oggetto della entrata e della spesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-62